Art. 7.

      1. È fatto divieto di importare, esporre, detenere a scopo di vendita, vendere o

 

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distribuire a titolo gratuito i materiali e i prodotti elencati al capo I, con una denominazione diversa da quella prevista dalla presente legge.
      2. Le denominazioni previste all'articolo 4 devono essere indicate, su tutti i documenti commerciali o pubblicitari che si riferiscono al prodotto, nonché sulle eventuali etichette o cartellini che lo accompagnano, e sono le uniche denominazioni che possono essere usate, anche verbalmente, per indicare i prodotti.
      3. Le denominazioni previste all'articolo 4 devono essere, altresì, utilizzate per i prodotti esposti in manifestazioni espositive, in fiere e in mostre aventi carattere commerciale.